Statuto e regolamento

Statuto dell’associazione di volontariato  «VISIS»
(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale)


Art. 1 – Costituzione
È costituita ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, una libera associazione denominata «VISIS» (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale) che avrà sede a Camerino, via Le Mosse n.10, e potrà costituire sedi amministrative ed operative ovunque lo ritenga opportuno, anche all’estero.
Essa è regolata dal presente statuto e per quanto esso non disponga, dalle vigenti leggi.
Art. 2 – Finalità
L’associazione VISIS intende perseguire con metodo e continuità, una azione contro la povertà nel mondo e le cause prioritarie che la determinano, favorendo un realistico impegno verso la costruzione di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali e politiche di piena realizzazione dell’uomo.
Il raggiungimento di tale finalità viene perseguito principalmente favorendo lo creazione nei paesi più poveri di attività generatrici di reddito per i soggetti più svantaggiati, privilegiando la creazione di forme di auto-impiego e lo sviluppo di piccole e medie imprese socialmente utili.
In conformità a tali obiettivi e per il rispetto di essi, l’associazione riconosce in particolare a tutti i suoi membri, come a tutte quelle persone con le quali collaborerà, il diritto inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della propria coscienza.
L’associazione VISIS non persegue finalità di lucro.
Art. 3 – Attività
L’azione si concretizza in modo particolare attraverso:
a)      il sostegno economico e tecnico a programmi di sviluppo e autosufficienza;
b)      l’invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo;
c)       il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;
d)      l’attività di formazione, particolarmente rivolta alle attività economiche, sociali e culturali;
e)      l’attività di informazione, anche attraverso l’edizione di proprie pubblicazioni periodiche.
L’associazione potrà inoltre realizzare qualsiasi altra attività utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.
L’associazione ed i suoi soci si impegnano a:
a)      escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui operano;
b)      evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.
Art. 4 – Mezzi
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a)      dalla quota di iscrizione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
b)      dai versamenti volontari dei soci e dei gruppi di appoggio;
c)       da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
d)      da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, che verranno accettati dal consiglio direttivo.
L’associazione comunque potrà raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle opere. A questo proposito potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento delle finalità associative.
Art. 5 -I soci dell’associazione
I soci sono distinti in due gruppi:
a)      soci effettivi;
b)      soci collaboratori e sostenitori.
I soci effettivi sono tutte quelle persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche che si impegnano, con metodo e continuità, a dare gratuitamente il proprio tempo libero, nonché un contributo economico, per l’attività dell’associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.
Le domande dei nuovi soci verranno presentate all’assemblea dal consiglio direttivo e da essa accettate col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.
I soci collaboratori e sostenitori sono le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche che si impegnano, per un tempo definito ma con regolarità, a dare il proprio contributo finanziario e/o la propria competenza professionale, per sostenere specifiche iniziative e programmi dell’associazione.
I soci collaboratori e sostenitori, sono accettati volta per volta dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci effettivi
I diritti e doveri dei soci effettivi sono:
a)      partecipare all’assemblea generale con diritto di voto;
b)      essere eletti alle cariche associative;
c)       impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’associazione, secondo le competenze statutarie, ed all’adempimento degli obblighi statutari;
d) versare la quota associativa annuale decisa dal consiglio direttivo.
Art. 7 – Ammissione e dimissione dei soci effettivi
L’ammissione dei soci effettivi avviene su domanda degli interessati e su presentazione da parte di almeno due soci.
L’accettazione della domanda per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
La qualità di socio effettivo si perde:
a)      per dimissione notificata per iscritto al consiglio direttivo;
b)      per delibera di esclusione del consiglio direttivo per inadempienza degli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto;
c)        per ritardato pagamento della quota sociale per oltre due anni.
Il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione del libro soci.
Art. 8 – Struttura associativa
La struttura dell’associazione è cosi costituita:
a)      dall’assemblea dei soci effettivi che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b)      da congressi pre-assembleari consultivi di programma che esprimono pareri e raccomandazioni per l’assemblea dei soci effettivi. A detti congressi consultivi partecipano anche i soci collaboratori e sostenitori che ne hanno diritto fino a quando conservano il proprio specifico impegno;
c)       dal consiglio direttivo costituito da un minimo di tre membri eletti per ogni triennio dall’assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci; questi ultimi non possono essere presenti in consiglio in misura  superiore a 1/3;
d)      dal presidente e da un vice-presidente eletto ogni triennio dal consiglio direttivo: i consiglieri non soci non possono essere eletti alla presidenza;
e)      dal consiglio di disciplina e dal collegio dei revisori, eletti ogni triennio dall’assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci.
Il consiglio direttivo e la presidenza sono rispettivamente organi esecutivi e di rappresentanza dell’associazione.
La struttura operativa dell’associazione sarà articolata in tanti comitati, quanti saranno necessari, diretti da un responsabile nominato dal consiglio direttivo possibilmente tra i membri del consiglio stesso.
Art. 9 – Assemblea
All’assemblea possono partecipare con diritto di voto solo coloro che sono stati ammessi all’associazione come soci effettivi.
L’assemblea delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera:  la modifica dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione.
Ogni socio può rappresentare per delega altri due soci.
L’assemblea ordinaria delibera: il programma annuale dell’associazione, il bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, eccezione fatta per i presidenti dei tre organi collegiali, e tutti i provvedimenti non riservati espressamente all’assemblea straordinaria.
Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria, anche per delega, la presenza dell’80% degli associati.
Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria la presenza, anche per delega, del 50% degli associati.
Le delibere sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea straordinaria e a maggioranza semplice (51% dei presenti) nell’assemblea ordinaria.
Art. 10 – II consiglio direttivo
È composto da tre a nove componenti e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
a)      l’ammissione dei soci effettivi e dei soci collaboratori e sostenitori  con diritto a partecipare ai congressi consultivi di programma;
b)      la nomina tra i propri membri del presidente che ha la rappresentanza dell’associazione e del vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del presidente;
c)       l’esecuzione di deliberati dell’assemblea;
d)      la convocazione dell’assemblea almeno una volta all’anno e ogni qualvolta lo richieda il 10% degli associati;
e)      la determinazione della quota associativa;
f)       il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi quelli relativi alla cessione dei beni immobili.
Art. 11 – II consiglio di disciplina
È composto di tre membri e nomina tra questi il presidente.
Procede alla sospensione e dimissioni degli associati, quale che sia la funzione ricoperta anche d’ufficio, salvo il rispetto del contraddittorio, per gravi ragioni.
Art. 12 – II collegio dei revisori
È composto di tre membri, e nomina tra questi il presidente.
Ha la responsabilità del controllo dei costi della associazione ed accompagna il bilancio presentato alla assemblea con una propria relazione.
Art. 13 – Cooptazioni
II consiglio direttivo, il consiglio di disciplina e il collegio dei revisori, in caso di cessazione di uno o più membri per qualsiasi ragione, provvedono per cooptazione all’integrazione dell’organo.
I membri cooptati durano in carica fino alla prossima assemblea che delibererà le nuove nomine.
Art. 14 – Esercizio finanziario
L’associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro i successivi tre mesi.
Art. 15 – Recesso del socio
Ogni socio può recedere dall’associazione notificando il proprio recesso per iscritto; recesso che sarà efficace dall’anno solare in cui è pervenuto all’associazione.
Perderà lo status di socio effettivo colui che per due anni consecutivi non parteciperà attivamente alla vita ed ai programmi dell’associazione e che non è presente di persona a due assemblee consecutive senza giustificato motivo. La decisione finale spetta al consiglio di disciplina.
Il socio, anche se recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell’associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale ne di altra natura nei confronti dell’associazione, ne potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote dato che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi.
Art. 16 – Scioglimento e messa in liquidazione
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell’associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall’assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto.
Art. 17 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti



Regolamento


REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL VISIS.
(approvato dal Consiglio Direttivo del VISIS nella seduta del 30.12.2010)
Premessa
Lo scopo di questo Regolamento generale è quello di specificare i criteri e le regole per l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione VISIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per la sua interpretazione va fatto riferimento allo Statuto della VISIS ed alle norme di legge.
PARTE I        – Scopi e ambiti d’azione, sede, conti finanziari, fondi (artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
PARTE II       – Soci (artt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
PARTE III     – Ordinamento (artt. 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9)
PARTE IV     – Organizzazione periferica (artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
PARTE V       – Disposizioni generali e transitorie (artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)
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PARTE PRIMA
Scopi, sede, fondi, conti finanziari
Art. 1.1 – Scopi, settori e ambiti d’azione di VISIS
Oggetto dell’interesse di VISIS è la creazione nei paesi più poveri di attività generatrici di reddito per i soggetti più svantaggiati, privilegiando la creazione di forme di auto-impiego e lo sviluppo di piccole e medie imprese socialmente utili ed in particolare nei settori:
  • agricoltura;
  • allevamento;
  • sanità;
  • energie rinnovabili;
  • tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per assistenza sanitaria e istruzione a distanza;
  • istruzione e formazione.
L’azione si concretizza in modo particolare attraverso:
  • il sostegno economico e tecnico a programmi di sviluppo e autosufficienza;
  • l’invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo;
  • il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;
  • l’attività di formazione, particolarmente rivolta alle attività economiche, sociali e culturali;
  • l’attività di informazione, anche attraverso l’edizione di proprie pubblicazioni periodiche.
L’associazione potrà inoltre realizzare qualsiasi altra attività utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 1.2 – Sede
La VISIS ha sede in Camerino (MC), presso gli uffici della Presidenza.
Art. 1.3 – Fondi
Per lo svolgimento delle sue attività statutarie il VISIS si avvale delle fonti di finanziamento indicate dall’art. 4 dello Statuto.
Per quanto riguarda lasciti, elargizioni, donazioni di enti e privati dovranno essere osservate le obbligazioni stabilite dal donatore oltre che,ovviamente, le norme previste dalla legge.
Art. 1.4 – Conti finanziari del patrimonio attribuiti alle strutture
I conti finanziari da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, citati all’art. 4 dello Statuto, sono gestiti contabilmente dalla Segreteria Generale (vedi art. 3.1; 3.8 del presente regolamento).
PARTE SECONDA
Soci
Art. 2.1 – Iscrizione nel libro dei soci.
L’iscrizione al VISIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale – è volontaria.
Essa è subordinata alla presentazione da parte di due soci ed all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo (CD), che verifica la compatibilità con i principi statutari.
La richiesta d’iscrizione deve essere accompagnata dalle informazioni, dichiarazioni e documenti indicati nei formulari approvati dal CD[1].
Non possono far parte VISIS coloro che siano incorsi nella perdita dell’elettorato attivo, o che abbiano riportato condanna penale che comporti l’interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici o che incida sulla onorabilità del condannato, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.
Art. 2.2 – Soci – qualifiche; versamenti quota d’adesione
I soci sono iscritti nel Libro Soci suddivisi in due categorie principali: i Soci Effettivi, i soli ad avere diritto di voto deliberativo nelle assemblee, ed i Soci Collaboratori e Sostenitori, che hanno diritto di voto deliberativo nei congressi consultivi di programma ma non nelle assemblee.
L’iscrizione dei Soci Effettivi è subordinata al versamento di una quota d’adesione la cui entità è fissata dal CD[2]; detta quota è rivalutata dal CD nella prima seduta d’ogni anno solare affinché la contribuzione complessiva all’Associazione risulti uguale per tutti i soci effettivi .
L’iscrizione deve essere accompagnata dalla presentazione della copia della disposizione permanente data ad una banca per il versamento sul conto corrente bancario del VISIS della quota sociale annuale entro il 10 gennaio d’ogni anno solare successivo a quello della prima iscrizione.
I Soci Effettivi iscritti nell’anno 2010 acquisiscono la qualifica di Socio Fondatore.
Soci Collaboratori sono iscritti nel Libro Soci suddivisi in due categorie: Soci Collaboratori Volontari, che contribuiscono ai fini istituzionali con loro attività volontarie, e Soci Collaboratori Aderenti, che contribuiscono con il versamento di una quota sociale annuale da loro stessi stabilita.
L’iscrizione dei Soci Collaboratori Volontari deve essere accompagnata da una lettera di motivazione in cui viene dichiarata l’attività volontaria che il socio intende svolgere a favore dell’Associazione.
L’iscrizione dei Soci Collaboratori Aderenti deve essere accompagnata dal versamento,  comunque effettuato, della quota sociale annuale da loro stessi stabilita e di importo inferiore a quella dei soci effettivi, da ripetere entro il 10 gennaio d’ogni anno solare successivo a quello della prima iscrizione.
Soci Sostenitori sono iscritti nel Libro Soci suddivisi in due categorie: Soci Sostenitori e Soci Sostenitori ”ad honorem”.
L’iscrizione dei soci sostenitori deve essere accompagnata dalla presentazione della copia della disposizione permanente data ad una banca per il versamento sul conto corrente bancario del VISIS di una quota sociale annuale da loro stessi stabilita, ma di importo non inferiore a quella dei soci effettivi, entro il 10 gennaio d’ogni anno solare successivo a quello della prima iscrizione..
La qualifica di Socio Sostenitore “ad honorem” è attribuita con delibera del CD a persone fisiche o giuridiche che si siano rese particolarmente meritorie nei confronti del VISIS o degli scopi che l’associazione persegue. La delibera che stabilisce l’iscrizione “ad honorem” viene presentata dal Presidente e deve essere corredata da una completa relazione che illustri l’attività e ne motivi l’eccezionale concessione. Il Socio Sostenitore “ad honorem” non è tenuto a versamenti a favore del VISIS ed ha gli stessi diritti dei Soci Sostenitori.
Art. 2.3 – Soci: tessere associative
A tutti i soci che svolgano attività internazionale di volontariato può essere rilasciata una tessera associativa valida per il periodo di volontariato. Tessere temporanee possono essere rilasciate anche ai soci che in Italia svolgano attività per le quali debbano dimostrare la loro appartenenza all’associazione VISIS.
Art. 2.4 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di iscritto al VISIS si perde:
  • per volontà dell’iscritto, mediante le “dimissioni”;
  • per inadempienze amministrative, per “morosità”;
  • per provvedimento disciplinare, con “l’espulsione”;
  • per inadempienza ai doveri associativi, con la “decadenza”,
  • per decesso.
Le dimissioni hanno corso dal giorno successivo a quello in cui l’iscritto presenta comunicazione scritta alla sede del VISIS. La comunicazione può non essere motivata.
La perdita della qualifica di iscritto per morosità si verifica al 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo versamento della quota annuale.
La perdita della qualifica di iscritto per espulsione si verifica dalla data del provvedimento: l’espulso dovrà restituire l’eventuale tessera in suo possesso.
La perdita della qualifica di iscritto per decadenza viene deliberata dal CD per assenza da oltre un anno, non giustificata, delle attività richieste al Socio in base alla sua qualifica. Il socio deve essere preventivamente informato con lettera del Presidente del provvedimento di cancellazione che si intende assumere a suo carico.
PARTE TERZA
Ordinamento
Art. 3.1 – Organi statutari e amministrativi
Il VISIS svolge le sue funzioni ed attività per mezzo dei suoi organi statutari e degli organi amministrativi gestionali da questi istituiti, a livello sia centrale che periferico ed anche all’estero.
Sono organi statutari:
a)     l’Assemblea dei soci effettivi che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b)     i Congressi consultivi di programma che esprimono pareri e raccomandazioni per l’assemblea dei soci effettivi. A detti congressi consultivi partecipano anche i soci collaboratori e sostenitori che ne hanno diritto fino a quando conservano il proprio specifico impegno;
c)      il Consiglio Direttivo (CD) costituito da un minimo di tre membri eletti per ogni triennio dall’assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci; questi ultimi non possono essere presenti in consiglio in misura  superiore a 1/3;
d)     il Presidente ed il Vice-Presidente nazionali, eletti ogni triennio dal consiglio direttivo: i consiglieri non soci non possono essere eletti alla presidenza né alle vice-presidenze;
e)     il Collegio dei revisori, eletto ogni triennio dall’assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci.
f)       il Consiglio di disciplina, eletto ogni triennio dall’assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci;
Il Consiglio Direttivo e la Presidenza sono rispettivamente organi esecutivi e di rappresentanza dell’associazione.
Sono organi amministrativi gestionali, istituiti dal CD con delibere approvate dall’assemblea dei soci effettivi:
a)     la Vice-Presidenza per l’Estero, con un Vice-Presidente scelto dal Presidente tra i consiglieri ed approvato dal CD;
b)     il Segretariato Generale, composto da un Segretario Generale designato dal Presidente anche tra i non soci ed approvato dal CD, e da Collaboratori volontari con incarichi specifici, proposti dal Segretario Generale anche tra i non soci ed approvati dal CD;
c)      i Referenti di Paese, proposti dal Segretario Generale anche tra i non soci ed approvati dal CD, con incarico di rappresentanza amministrativa gestionale nei paesi esteri;
d)     i Delegati Regionali, proposti dal Segretario Generale ed approvati dal CD, con incarico di rappresentanza amministrativa gestionale nelle Regioni italiane;
e)     il Comitato Etico, presieduto da un membro del CD e composto da membri designati dal Presidente ed approvati dal CD; il Comitato ha funzione consultiva e propositiva ed opera in base ad un proprio regolamento approvato dal CD; la sua funzione principale è il controllo della rispondenza delle azioni dell’associazione ai suoi fini istituzionali;
f)       il Comitato Tecnico, presieduto da un membro del CD e composto da membri designati dal Presidente ed approvati dal CD; il Comitato ha funzione consultiva e propositiva ed opera in base ad un proprio regolamento approvato dal CD; la sua funzione principale è il controllo della correttezza tecnica dei progetti e delle attività dell’associazione;
g)     il Comitato per il Fund Raising, presieduto da un membro del CD e composto da membri designati dal Presidente ed approvati dal CD; il Comitato ha funzione consultiva, propositiva ed esecutiva, ed opera in base ad un proprio regolamento approvato dal CD; la sua funzione principale è il reperimento delle risorse per la realizzazione dei progetti e delle attività dell’associazione.
Tutti i mandati degli organi amministrativi hanno durata triennale in concomitanza con il triennio degli organi statutari di cui sono espressione operativa.
Le cariche possono essere riconfermate ogni triennio successivo a quello del mandato in scadenza.
Art. 3.2 – Assemblea– composizione, compiti e funzionamento
L’Assemblea è costituita dai Soci Effettivi del VISIS. Essa delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al consiglio direttivo. Può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea dei soci convocata in via ordinaria delibera:
  • il programma annuale dell’associazione,
  • il bilancio,
  • la nomina e la revoca delle cariche sociali, eccezione fatta per i presidenti dei tre organi collegiali, e tutti i provvedimenti non riservati espressamente all’assemblea straordinaria.
L’Assemblea, convocata in via ordinaria annuale, viene tenuta presso la sede sociale entro il mese di gennaio di ogni anno per l’approvazione dei bilanci consultivo e preventivo e della relazione del Presidente. La mancata approvazione della relazione o del bilancio comporta la decadenza del CD, che deve essere rieletto in successiva Assemblea, immediatamente convocata.
E’ convocata dal Presidente con comunicazione scritta – anche con mezzi informatici – con un preavviso di almeno quindici giorni.
Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria la presenza, anche per delega, del 50% degli associati. Le delibere sono prese a maggioranza semplice (51% dei presenti.
L’Assemblea dei soci convocata in via straordinaria delibera la modifica dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione; è convocata all’occorrenza dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad ogni socio effettivo con un preavviso di almeno trenta giorni e viene tenuta presso la sede sociale.
Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria, anche per delega, la presenza dell’80% degli associati. Le delibere sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
L’Assemblea elegge, ogni volta che si riunisce, un presidente ed un segretario. Il presidente dell’Assemblea propone le norme di funzionamento della riunione, nel rispetto delle norme statutarie.
Salvo diversa volontà espressa dall’Assemblea, possono essere presenti alle riunioni, senza diritto di voto, tutti i Soci del VISIS.
Hanno diritto al voto solo i Soci Effettivi in regola con il versamento della quota sociale. Ogni votante può essere portatore di due deleghe scritte.
Art. 3.3 – Congresso consultivo di programma: composizione, compiti e funzionamento
Il Congresso consultivo di programma è costituito da tutti i Soci del VISIS. Viene tenuto nello stesso giorno e sede dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e immediatamente prima di questa.
Il Congresso elegge ogni volta che si riunisce un presidente ed un segretario. Il presidente del Congresso propone le norme di funzionamento dello stesso, nel rispetto delle norme statutarie.
Il Congresso elabora documenti di opinione e di indirizzo, non vincolanti, destinati all’Assemblea che dovrà esaminarli e considerarli.
Art. 3.4 – Consiglio Direttivo: composizione, nomina, compiti e poteri
Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove componenti, eletti per ogni triennio dall’assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci; questi ultimi non possono essere presenti in consiglio in misura  superiore a 1/3.
Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a)     l’ammissione dei Soci Effettivi e dei Soci Collaboratori e Sostenitori  con diritto a partecipare ai Congressi consultivi di programma;
b)     la nomina tra i propri membri del Presidente che ha la rappresentanza dell’associazione e del Vice-Presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del presidente; può nominare altri vice-presidenti per funzioni specifiche;
c)      l’esecuzione di deliberati dell’Assemblea;
d)     la determinazione della quota associativa;
e)     il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi quelli relativi alla cessione dei beni immobili;
f)       l’approvazione delle designazioni d’incarico proposte dal Presidente.
Art. 3.5 – Presidenza: composizione, nomina, compiti e poteri
Il Presidente è eletto dal CD tra i suoi membri e dura in carica per il triennio di incarico del consiglio direttivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione. Egli attua la politica generale dell’Associazione e realizza quanto deliberato dagli organi statutari.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Gli compete la convocazione dell’Assemblea almeno una volta all’anno e ogni qualvolta lo richieda il 10% degli associati.
Il Presidente nomina il Segretario Generale ed i presidenti dei Comitati.
Il Vice-Presidente è nominato dal CD su proposta del Presidente; egli ne svolge le funzioni presso la sede in caso di assenza, di impedimento o di cessazione.
Il Vice-Presidente per l’Estero è nominato dal CD su proposta del Presidente; egli ne svolge le funzioni nei paesi esteri, se non presente.
Art. 3.6 – Collegio dei Revisori: composizione, nomina, compiti e poteri
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti, eletto ogni triennio dall’assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci; esso nomina al suo interno il Presidente del Collegio.
Il Collegio dura in carica tre anni ed esercita i poteri e le funzioni previsti dal Codice Civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea dei soci con relazione scritta.
Art. 3.7 – Consiglio di disciplina: composizione, nomina, compiti e poteri
Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri nominati dall’Assemblea; esso nomina all’interno il suo Presidente.
Al Consiglio di Disciplina vengono deferite tutte le controversie, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci.
Esso agisce su richiesta di uno degli organi statutari o amministrativi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
Art. 3.8 – Segretario Generale: nomina, compiti e poteri
Il Segretario-Tesoriere del VISIS è proposto dal Presidente e nominato dal CD tra i suoi membri. Nell’espletamento delle attività gestionali assume la qualifica di Segretario Generale.
Il Segretario Generale è il principale organo amministrativo dell’Associazione e provvede al funzionamento della Sede del VISIS, alla sua efficienza ed al funzionamento dei suoi servizi.
In particolare:
a) è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dell’Associazione, con poteri di firma nell’ambito dell’ordinaria amministrazione:
b) è responsabile della gestione dei volontari;
c) sovrintende alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
d) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
e) quale Tesoriere dell’Associazione, predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
f) provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.
Art. 3.9 – Comitati: composizione, nomina, compiti e poteri
Per approfondire problematiche legate alla vita associativa ed alla realizzazione dei fini istituzionali, l’Associazione costituisce dei comitati permanenti incaricati di vigilare, analizzare ed esprimere pareri e proposte nei diversi settori di attività dell’Associazione.
I Comitati sono istituiti dal CD, in attuazione dell’Art. 8 dello Statuto, nominando un presidente del Comitato scelto dal Presidente tra i Soci Effettivi ed affidandogli l’incarico di cooptare nel Comitato i Soci idonei e disponibili. Il supporto logistico-amministrativo sarà fornito dalla Segreteria Generale.
Ogni Comitato redigerà un proprio Regolamento, da approvare da parte del CD.
Ogni Comitato è tenuto a riunirsi almeno ogni semestre e a relazionare al Presidente sulla sua attività almeno annualmente, prima dell’Assemblea ordinaria di gennaio.
PARTE QUARTA
Organizzazione periferica
Art. 4.1 – Delegati Locali: nomina, compiti e poteri
Su proposta del Segretario Generale, il CD può nominare dei Delegati Locali che curano gli interessi e sovraintendono alle attività del VISIS sul territorio nazionale. I Delegati Locali collaborano con la Segreteria Generale, da cui dipendono funzionalmente.
Art. 4.2 – Sedi Periferiche Nazionali: istituzione, compiti e poteri
Laddove un certo numero di Soci risiedano nella medesima località ed esprimano il desiderio di costituirsi in nuclei operativi, il CD può istituire delle Sedi Periferiche sul territorio nazionale, coordinate da un Delegato Locale e amministrativamente e funzionalmente collegate con la Segreteria Generale.
Le Sedi Periferiche Nazionali devono dotarsi di proprio Regolamento, approvato dal CD.
La delibera di costituzione della Sede Periferica deve specificarne il grado di autonomia amministrativa e funzionale ed è revocabile a giudizio del CD.
Le Sedi Periferiche possono assumere, ove approvato dal CD ed utile per i fini istituzionali, la forma di Associazioni regionali dotate di proprio atto costitutivo e statuto. In tal caso al nove VISIS viene aggiunta la dizione “Sede Regionale per (nome della Regione)”. Le Sedi Regionali così costituite nominano propri Presidente, Tesoriere e Segretario; la carica di segretario viene ovunque assunta dal Segretario Generale del VISIS, che è coadiuvato da un Vice-Segretario residente nella Regione.
Il Consiglio Direttivo della Sede Regionale pretenderà dai sui iscritti la contemporanea iscrizione al VISIS.
Art. 4.3 – Referenti di Paese Estero: nomina, compiti e poteri
Per la migliore realizzazione dei fini istituzionali, il CD può nominare dei Referenti di Paese Estero, ivi residenti e soci del VISIS, incaricati di curare gli interessi e seguire le attività dell’Associazione in una Nazione estera o area geografica extraeuropea.
Art. 4.4 – Sedi Periferiche Estere; istituzione, compiti e poteri
Laddove un certo numero di Soci risiedano nella medesima nazione estera o area geografica extraeuropea ed esprimano il desiderio di costituirsi in nuclei operativi, il CD può istituire delle Sedi Periferiche Estere, coordinate da un Referente di Paese Estero, dotate di specifico Regolamento e collegate amministrativamente e funzionalmente con la Segreteria Generale.
La delibera di costituzione della Sede Periferica Estera deve specificarne il grado di autonomia amministrativa e funzionale ed è revocabile a giudizio del CD.
Le Sedi Periferiche Estere possono assumere, ove approvato dal CD ed utile per i fini istituzionali, la forma di Associazioni Nazionali dotate di proprio atto costitutivo e statuto. In tal caso il nome e la sigla vengono tradotte nella lingua locale e viene aggiunto il nome del Paese. Le Sedi Estere così costituite nominano propri Presidente, Tesoriere e Segretario; del Consiglio Direttivo deve far parte almeno un Socio Effettivo del VISIS.
PARTE QUINTA
Disposizioni generali e transitorie
Art. 5.1 – Cariche sociali:rimborsi,durata di esercizio, sostituzioni
Tutte le cariche sociali sono svolte come incarico aggiuntivo e sono gratuite.
Sono ammissibili solamente i rimborsi spese, che il CD può determinare anche in modo forfettario quando non siano esattamente determinabili.
Le cariche sociali, comprese quelle degli organi periferici, hanno durata triennale e scadono il 31 dicembre del terzo anno di mandato. Le funzioni delle cariche sociali vengono tuttavia esercitate sino all’insediamento delle nuove cariche.
Tutte le cariche sociali degli organi periferici che vengono sciolti cessano contestualmente allo scioglimento degli stessi.
Il mandato dei nuovi membri nominati in sostituzione di quelli cessati durante il triennio conserva la scadenza originale della carica sostituita.
Qualora nel corso del triennio si presentasse la necessità di sostituire il Presidente, la sua carica sarà assunta, fino al compimento del triennio, dal Vicepresidente .
Art. 5.2 – Rieleggibilità alle cariche sociali e amministrative
Tutti i soggetti eletti che ricoprono cariche sociali o amministrative gestionali sono sempre rieleggibili al termine del triennio di vigenza del loro mandato.
Art. 5.3 – Proroghe
Per motivate ed eccezionali cause l’Assemblea dei soci può prorogare il mandato di una o più cariche sociali.
Art 5.4 – Modifiche allo statuto e al regolamento
Le proposte di adozione di un nuovo statuto e relativo regolamento o di emendamenti al presente regolamento possono essere avanzate dall’Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo, dalla Presidenza, dal Comitato per i regolamenti o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
Esse, dopo l’approvazione a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo, vengono sottoposte al voto dell’Assemblea dei soci. Se l’Assemblea non stabilisce diversamente, le modifiche approvate diventano immediatamente operative.
Art. 5.5 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.
La tesoreria è tenuta dal Segretario-Tesoriere dell’Associazione.